(ANSA) - BRUXELLES, 16 NOV - Con la sua sentenza,
pronunciata dalla Grande Sezione, la Corte dichiara che il
diritto europeo nonché la direttiva 2016/343 4 "ostano a
disposizioni nazionali in forza delle quali il Ministro della
Giustizia di uno Stato membro può, sulla base di criteri che non
sono resi pubblici, da un lato, distaccare un giudice presso un
organo giurisdizionale penale di grado superiore per un periodo
di tempo determinato o indeterminato e, dall'altro, in qualsiasi
momento e con decisione non motivata, revocare tale distacco,
indipendentemente dalla durata determinata o indeterminata di
quest'ultimo."
I giudici della Corte sottolineano che, sebbene il fatto che
il Ministro della Giustizia può distaccare i giudici solo con il
loro consenso costituisca una garanzia procedurale importante,
esistono tuttavia una serie di elementi che consentono a tale
Ministro di influenzare tali giudici, e possono far sorgere
dubbi circa la loro indipendenza. La Corte stabilisce anzitutto
che, al fine di evitare l'arbitrio e il rischio di
manipolazione, le decisioni relativa al distacco di un giudice e
quella che vi pone fine devono essere adottate sulla base di
criteri noti in anticipo ed essere debitamente motivate.
Inoltre, poiché la revoca del distacco di un giudice senza il
suo consenso può comportare per quest'ultimo effetti analoghi a
quelli di una sanzione disciplinare, una misura del genere
dovrebbe poter essere impugnata in sede giurisdizionale,
seguendo una procedura che garantisca pienamente i diritti della
difesa.
Per di più, rilevando che il Ministro della Giustizia polacco
ricopre altresì la posizione di procuratore generale, la Corte
constata che esso dispone in tal modo di un potere tanto sul
procuratore ordinario quanto sui giudici distaccati, il che può
far sorgere dubbi legittimi in capo ai singoli circa
l'imparzialità di detti giudici distaccati. (ANSA).
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